Mandato d’arresto europeo

Alberto Costanzo
Edizioni Solfanelli, pagg.96, Euro 8,00
 
IL LIBRO – In tutti i paesi dell’Unione Europea il mandato d’arresto europeo è pienamente operante. In tal modo garanzie elaborate nel corso di secoli di civiltà giuridica vengono spazzate via da un’eurocrazia anonima, lontana, priva di legittimazione popolare, che opera secondo procedure sconosciute alla stragrande maggioranza degli europei. Non solo lo Stato rinuncia ad una delle sue prerogative inalienabili — la tutela dei propri cittadini all’estero — ma persino la difesa tecnica (l’avvocato difensore) viene vanificata. “Ci sarà pure un giudice a Berlino!”, aveva esclamato il mugnaio di fronte alla prepotenza del re di Prussia. E l’aveva trovato, il giudice. Oggi non c’è più. Queste pagine aiutano ad orientarsi in una materia di scottante attualità su cui l’opinione pubblica è tenuta totalmente all’oscuro.

DAL TESTO – “La nuova legge comunitaria sul mandato d’arresto – che, non dimentichiamolo, riguarda non solo chi è già stato giudicato, ma anche i ricercati – va a modificare (ma sarebbe più corretto dire: a stravolgere) due parti delicate ed importantissime del nostro sistema processuale penale: quella relativa alla competenza del giudice e quella relativa all’estradizione. I. Competenza del giudice – Prima della legge comunitaria. In base all’art. 25 dalla Costituzione e all’art. 8 c. 1 del Codice di procedura penale, la competenza spetta sempre al giudice del luogo in cui il reato è consumato. Questo viene definito “giudice precostituito dalla legge” e, per evitare abusi, nessuno può essergli distolto. Si tratta di una fondamentale garanzia di giustizia e di civiltà. Con l’applicazione del mandato d’arresto europeo, chiunque può essere estradato su richiesta dell’autorità giudiziaria di uno qualsiasi degli Stati membri anche per fatti commessi nel territorio dello Stato in cui è cittadino. Qualsiasi cittadino italiano rischia pertanto di essere processato, per un reato commesso ad esempio a Torino, non dal giudice di Torino, ma da un giudice spagnolo o greco o tedesco solo perché l’autorità giudiziaria di quel paese ha deciso di chiedere all’Italia la consegna del cittadino italiano. Con tutto quel che comporta (ed è facilmente immaginabile) essere processati a migliaia di chilometri da casa, dovendosi difendere in una lingua che non si conosce, in un processo retto da regole che non si conoscono, ecc.. II. Estradizione – Prima della legge comunitaria. La disciplina dell’estradizione tra paesi europei è contenuta nella Convezione di Parigi del 13 dicembre 1957 ed è contornata da una precisa serie di garanzie per il cittadino: - L’estradizione non può mai essere concessa per reati politici, - non può mai essere concessa per i reati commessi in Italia, - è sempre rifiutabile se l’estradando è cittadino italiano, - è concedibile solo se il fatto per il quale è chiesta costituisce reato anche in Italia (principio c.d. della “doppia punibilità”), - non è concessa se lo Stato richiedente non assicura che non sia eseguita la pena di morte, - L’estradato può essere processato solo per il fatto per cui è richiesta l’estradizione e non anche per i fatti anteriori (principio c. d. “di specialità”), - il cittadino consegnato non può essere successivamente estradato dallo Stato richiedente ad altri paesi, - l’estradizione è concessa solo se sussistono gravi indizi di colpevolezza, - non è concessa per i reati tributari salvo esplicito accordo bilaterale con lo Stato richiedente […]”.

L’AUTORE – Alberto Costanzo, nato a Torino nel 1962, si è laureato in Giurisprudenza e dal 1991 esercita la libera professione di avvocato. Da molti anni collabora all’organizzazione di iniziative e manifestazioni culturali con la finalità di far conoscere al grande pubblico autori, opere e tematiche “non conformi”, che la cultura ufficiale emargina o censura. È fondatore, insieme ad altri, del periodico “La Fortezza”.

INDICE DELL’OPERA – Introduzione – Gli antefatti – I lavori all’Europarlamento e la promulgazione – Il contenuto – Gli effetti dell’euromandato - I reati di razzismo e xenofobia - Incompatibilità con la nostra Costituzione – Due problemi tecnici – Una divagazione – Torniamo al tema: il dibattito in Italia – I lavori parlamentari in Italia e la promulgazione della legge – Il contenuto della Legge 69/2005 – Un anno e mezzo di giurisprudenza in Italia – La giurisprudenza nel resto d’Europa – Conclusione: Il mostro è qui – Appendice 1 - Appendice 2 – Postfazione, di Massimo Iaretti