L’ingerenza umanitaria nel diritto internazionale Stampa E-mail

Dimitris Liakopoulos

L'ingerenza umanitaria nel diritto internazionale e comunitario

Cedam, pagg.XII-952, € 66,00

 

liakopoulos ingerenza  IL LIBRO – Il tema è estremamente importante oggi a livello politico e di ordine mondiale: possono gli Stati/Organizzazioni Internazionali intromettersi nella politica interna dello Stato per ragioni strettamente umanitarie? L'opera analizza il problema con attenzione anzitutto ai casi storici (dall'intervento in Arabia del 1963 al Restore Hope del 1992.. all'Iraq del 2003) al diritto internazionale codificato e consuetudinario nonché infine al diritto comunitario. Si qualifica per una visione ad ampio spettro del problema non solo di stretto diritto.
  L'indagine è divisa in due momenti storici: dalle origini della dottrina alla fine della guerra fredda e dall'ingerenza in Iraq nel 1991 a oggi. La distinzione è importante in relazione al ruolo svolto dalle Nazioni Unite in queste due epoche. Nel primo periodo l'attività dell'ONU è virtualmente assente ed i casi di ingerenza umanitaria sono stati condotti unilateralmente dagli Stati. Nel secondo periodo il Consiglio di Sicurezza ha intensificato le sue iniziative vertiginosamente e il dibattito si è concentrato sulle funzioni delle Nazioni Unite e degli Stati autorizzati dal Consiglio nella realizzazione di ingerenza umanitaria collettiva, arrivando anche a parlare, con la seconda guerra all'Iraq, di una guerra preventiva. In questi termini il dibattito sulla liceità della suddetta teoria cambia considerevolmente e la domanda che dobbiamo porci è se e in che modo il passato è rilevante per l'attuale dibattito.
  Il primo capitolo, oltre a esaminare le varie definizioni della dottrina, traccia la genesi e lo sviluppo di questa teoria in relazione alla prassi degli Stati fino alla fine della guerra fredda. Il secondo capitolo cerca di fare chiarezza sul rapporto che esiste tra l'ingerenza umanitaria e il diritto internazionale umanitario. Quali sono i limiti della liceità dell'ingerenza umanitaria e dall'altra parte il diritto di ingerenza per la protezione delle vittime. Il terzo capitolo indica il processo di maturazione giuridica del principio di ingerenza umanitaria (unilateralmente) attraverso un confronto con le più importanti norme di diritto internazionale come il divieto dell'uso della forza, il
principio di non intervento, il concetto di domestic jurisdiction da un lato e l'evoluzione che la materia dei diritti dell'uomo ha subito in questi anni. Un cenno è anche rivolto ai limiti dell'attuale sistema del diritto internazionale umanitario soprattutto in relazione alla necessità del consenso degli Stati per qualsiasi tipo di assistenza umanitaria. In queste ipotesi si pone l'alternativa vuoi di lasciare la popolazione vittima al proprio destino, vuoi di utilizzare anche mezzi coercitivi per accompagnare l'assistenza umanitaria a destinazione. In un periodo, come l'attuale, in cui la difesa dei valori della persona umana sono ritenuti di fondamentale importanza è difficile poter ritenere praticabile la prima soluzione. E allora, può in questi casi un singolo Stato ergersi a difensore di questi valori usando, eventualmente, anche la forza armata contro lo Stato colpevole? Questa prima parte è dunque rivolta principalmente all'analisi dell'esistenza o meno di un diritto all'intervento umanitario unilaterale, ovvero una ingerenza condotta da un singolo Stato senza l'autorizzazione delle NU.
  Il quarto capitolo tratta, di conseguenza, dopo l'esame delle più importanti Risoluzioni del Consiglio di sicurezza che sono state analizzate nel precedente capitolo e che hanno dato avvio ad alcuni casi di ingerenza umanitaria degli Stati su autorizzazione dell'ONU, definiti per il loro carattere multilaterale ingerenza umanitaria collettiva, della compatibilità di tale prassi con il sistema giuridico internazionale, soprattutto in relazione alla Carta delle NU e ai recenti poteri di cui il Consiglio è stato investito. Sono, inoltre, messi in luce i limiti dell'attuale sistema di sicurezza collettiva incapace di rispondere alle sempre maggiori richieste della Comunità Internazionale, specialmente quando si tratti di tutelare valori ritenuti fondamentali. Allo stesso tempo, tuttavia, sono messi in luce i problemi e i pericoli di diritto internazionale sempre più «ingerente», specialmente quando queste ingerenze sembrano essere l'espressione di pochi Stati forti che si elevano a giudici della condotta di Stati più deboli. Naturalmente viene data una risposta non solo alla domanda se esiste o meno un diritto all'ingerenza umanitaria, ma si illustrano le possibili alternative offerte dalla dottrina per rendere realmente efficace la difesa dei diritti umani. Segue un accenno rivolto all'aspetto morale di questa dottrina e al parallelo sviluppo in dottrina del principio di ingerenza umanitaria, concetti differenti e simultaneamente simili per i mezzi che impiegano ma accomunati dal medesimo scopo, quello di difendere chi ne ha bisogno. La ricerca si chiude con il regime giuridico di una organizzazione comunitaria dell'ingerenza umanitaria, tramite gli organi che si occupano dell'assistenza umanitaria e il loro rapporto con la gestione delle crisi sia civili che militari.
  Il dibattito sia nel diritto internazionale che comunitario va avanti ormai da anni, non sembra comunque aver raggiunto convergenze di una concreta rilevanza e definizione della nozione. La questione pertanto può considerarsi sostanzialmente aperta e attentamente approfondita, visto che i focolai di guerra sono tanti e sempre ci saranno in tutto il mondo e la tutela dei diritti umani sempre una bandiera senza colore ma piena di sangue umano.

  DAL TESTO – "Sicuramente la Comunità Internazionale, rappresentata dalle NU, vive oggi un processo di trasformazione che si ricollega al complesso rapporto tra norme di diritto internazionale ritenute fondamentali e il modo di essere e funzionare dell'ONU. Questo processo si trova ora al limite tra la legalità (interventi autorizzati dal Consiglio evidentemente permessi, almeno quando siano giustificati dall'esistenza di una minaccia alla pace), e l'illegalità (ingerenza umanitaria unilaterale degli Stati, che resterebbero in ogni caso vietati). Naturalmente è preferibile la prima categoria di ingerenze, ma sicuramente non me la sento di condannare questo o quell'altro Stato per aver impedito un altro olocausto, anche se l'intervento non fosse del tutto disinteressato."

  L'AUTORE – Dimitris Liakopoulos è docente di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale presso l'Università della Tuscia e avvocato cassazionista.

  INDICE DELL'OPERA – Introduzione. Piano dell'indagine - Parte prima - Capitolo I. L'ingerenza umanitaria unilaterale tra la dottrina e la prassi (1. Il significato giuridico di ingerenza umanitaria - 2. Grozio: L'origine dell'ingerenza umanitaria - 3. L'ingerenza umanitaria prima dell'entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite - 4. L'ingerenza umanitaria nell'era delle Nazioni Unite - 5. La prassi degli Stati - 6. L'intervento dell'Arabia Saudita a Yemen (1963) - 7. L'intervento dell'India in Pakistan orientale (1971) - 8. Il conflitto tra Vietnam e Cambogia (1978) - 9. L'intervento della Tanzania in Uganda (1979) - 10. L'intervento statunitense a Grenada (1983) - 11. L'intervento dell'India in Sri Lanka (1987) - 12. L'intervento degli Stati Uniti in Panama (1989) - 13. Alcune considerazioni conclusive sulla prassi esaminata) - Capitolo II. Ingerenza umanitaria e diritto internazionale umanitario (1. Diritto internazionale umanitario e ingerenza umanitaria - 2. L'assistenza umanitaria nell'ambito dell'ingerenza umanitaria - 3. L'assistenza umanitaria e la teoria del consenso - 4. Limiti della liceità dell'ingerenza umanitaria per la protezione delle popolazioni civili interessate dai conflitti armati - 5. Principio di proporzionalità dell'intervento rispetto ai valori minacciati dal conflitto - 6. Dovere di diritto di ingerenza per la protezione delle vittime di conflitti armati, degli Stati e delle Organizzazioni Internazionali governative e non governative) - Capitolo III. L'ingerenza umanitaria collettiva nella prassi recente - Sezione prima (1. Il divieto dell'uso della forza e l'ingerenza umanitaria - 2. Le giustificazioni dell'uso della forza in base all'articolo 51 della Carta dell'ONU - 3. Il principio di «non ingerenza» - 4. Il principio della domestic jurisdiction - 5. (Segue): La competenza a decidere l'applicazione o non dell'articolo 2, paragrafo 7 della Carta - 6. (Segue): L'eccezione al principio del dominio riservato prevista dall'ultima parte dell'articolo 2, paragrafo 7 - 7. La tutela dei diritti dell'uomo: Norme jus cogens - 8. (Segue): Norme jus cogens in contrasto con i Trattati internazionali - 9. (Segue): Il problema della determinazione del contenuto dello jus cogens - 10. (Segue). Altre norme imperative del diritto internazionale generale - 11. Le garanzie del diritto internazionale umanitario) - Sezione seconda (12. L'ingerenza umanitaria collettiva nella prassi recente. Principi generali - 13. La prima guerra al Golfo e l'operazione «Provide Comfort» (1990) - 14. L'emergenza umanitaria in Bosnia Erzegovina (1991) - 15. L'operazione «Restore Hope» in Somalia (1992) - 16. L'operazione «Tourquoise» in Ruanda (1993) - 17. L'intervento in Haiti (1994) - 18. Il caso del Kosovo (1999) - 19. (Segue): Il cοnfronto con Timor orientale (1999)) - Sezione terza (20. Il caso dell'Iraq. Ritorno al multilateralismo collettivo (2003) - 21. (Segue): Regole di acceso e nuovo sistema di ispezioni previsto dalla Risoluzione ONU, n. 1441 - 22. (Segue): La liceità dell'intervento ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza - 23. (Segue): Self-defense preventiva - 24. (Segue): Il possesso di armi di distruzione di massa: Caratteristiche speciali di «law of arms control» - 25. (Segue): Guerra in Iraq: Unilateralismo ed obblighi erga omnes - 26. (Segue): Ingerenza umanitaria come atto di aggressione - 27. (Segue): Il programma Oil for Food - 28. (Segue): Il Developmet Fund for Iraq (DPI) - 29. (Segue): La Risoluzione n. 1483: Una soluzione di compromesso - 30. (Segue): La Risoluzione n. 1500 e la creazione dell'UNAMI - 31. (Segue): L'approvazione della Risoluzione 1511 del 16 ottobre 2003 - 32. (Segue): Il valore giuridico della forza multifunzionale per l'Iraq - 33. (Segue): L'approvazione della Risoluzione n. 1546 dell'8 giugno 2004 - 34. (Segue): Lo status legale delle Forze della Coalizione dopo il 30 giugno 2004 - 35. (Segue): L'approvazione della Risoluzione n. 1557 del 12 agosto 2004) - Sezione quarta (36. Il ruolo delle Nazioni Unite nella diplomazia preventiva - 37. (Segue): I poteri politici del Segretario generale delle Nazioni Unite - 38. (Segue): Azione preventiva a breve e lungo termine - 39. (Segue): Il preventive deployment - 40. (Segue): L'early warning come strumento di azione preventiva - 41. (Segue): Le commissioni fact-finding come strumenti della diplomazia preventiva - 42. Il caso del Libano. Lotte per un riconoscimento internazionale (2006)) - Capitolo IV. La problematica dell'attuale prassi delle Nazioni Unite - Sezione prima (1. Emergenza umanitaria e minaccia per la pace e la sicurezza internazionale - 2. Inoperattività del sistema di sicurezza collettiva - 3. I limiti delle operazioni di pace - 4. «L'autorizzazione» all'uso delle forza da parte degli Stati membri delle Nazioni Uniti - 5. Umanitarismo e/o intervenzionismo - 6. Le alternative per rendere necessaria l'ingerenza umanitaria) - Sezione seconda (7. Il ruolo delle Nazioni Unite nel mantenimento della pace in Africa. Un case study: Il caso del Congo - 8. (Segue): Le operazioni di peacekeeping multifunzionali e l'azione a favore della democratizzazione - 9. (Segue): La polizia civile delle Nazioni Unite (UNCIVPOL) - 10. (Segue): Meccanismi per la prevenzione, la gestione e la soluzione dei conflitti delle principali organizzazioni regionali e sub-regionali africane (OUA/AU, ECOWAS e SADC) - 11. (Segue): La prassi più recente: La cooperazione regionale nell'ambito delle odierne missioni delle Nazioni Unite in Africa - 12. (Segue): La prima fase dell'operazione MONUC e le violazioni al cessate il fuoco - 13. (Segue): La seconda fase della MONUC: Assetto dell'operazione e sua attuazione - 14. (Segue): La terza fase della MONUC: La complessità del processo di disarmo, smobilitazione e reintegrazione) - Capitolo V. L'aspetto morale dell'ingerenza umanitaria (1. Una giustificazione morale per l'ingerenza umanitaria - 2. Il contributo della Santa Sede - 3. Ingerenza o intervento umanitario? - 4. Il rapporto delle sanzioni economiche con l'ingerenza umanitaria) - Parte seconda - Capitolo VI. L'organizzazione dell'ingerenza umanitaria nel diritto comunitario - Sezione prima (1. Introduzione - 2. Evoluzione giuridica della politica di aiuto allo sviluppo nel diritto comunitario - 3. Il ruolo della «Riforma Relex» all'interno della politica di sviluppo e assistenza esterna dell'Unione europea - 4. La politica di aiuto umanitario nel diritto comunitario - 5. (Segue): L'aiuto alimentare nelle zone di crisi - 6. La necessità di un ufficio umanitario nell'ambito comunitario - 7. (Segue): Il Regolamento 1257/96 - 8. Il mandato di ECHO - 9. «Disaster preparedness» e prevenzione - 10. Gli obiettivi di ECHO - 10.1. Efficienza dell'aiuto umanitario - 10.2. Credibilità e visibilità dell'Unione europea - 11. Il contratto quadro di partenariato (CQP) - 12. Il parere della Corte dei Conti. Le risposte della Commissione - 13. Il rapporto di ECHO con le Nazioni Unite - 14. ECHO e i partner: Problematiche da risolvere - 15. Le missioni Petersberg e le peacekeeping operations europee - 16. L'Unione europea e la gestione civile delle crisi - 17. (Segue): La gestione militare delle crisi - 18. (Segue): Missioni umanitarie) - Sezione seconda (19. La crisi dei Grandi Laghi e l'intervento della Comunità europea - 20. (Segue): La crisi ruandese dietro la facciata dello Zaire - 21. (Segue): La crisi a Burundi - 22. L'intervento dell'Unione europea in Ruanda, Burundi e nella Repubblica Democratica del Congo - 23. Considerazioni conclusive) - Osservazioni conclusive – Bibliografia - Collezioni