Per advocatum defenditur Stampa E-mail

Fausto Giumetti

Per advocatum defenditur
Profili ricostruttivi dello status dell'avvocatura in Roma antica


Jovene Editore, pagg.240, € 22,00

 

giumetti advocatumjpg  IL LIBRO – Il volume restituisce il giusto peso all'avvocatura in Roma antica, alla luce del mutuo scambio che gli advocati intrattenevano con i giuristi, ai quali si rivolgevano prima dell'apertura del processo per rammostrare i fatti sui quali sarebbe stata incardinata la lite onde poi ricevere dagli stessi la fattispecie giuridica che, espunta dai connotati fattuali, poteva essere fatta valere davanti allo iudex.
  Il testo prende poi in esame la lenta e difficoltosa emersione della retribuzione forense, certamente assai più diffusa nella prassi sociale di quanto appaia nelle fonti. Solo con l'andare del tempo e il venir meno della libertas repubblicana sostituita dalla voluntas del principe, l'advocatio non potendo più costituire uno strumento per guadagnarsi il prestigio sociale e su cui investire il proprio cursus honorum, ormai legato indissolubilmente agli ambienti della corte imperiale, acquistò connotazioni professionalizzanti. Così quella che era da sempre stata un'ars espressione della fides che un ristretto gruppo di cives coltivava per mantenere la propria rete clientelare, divenne un mestiere prestato dietro corrispettivo e solo molto tardi, nella compilazione giustinianea, l'honorarium forense riuscì a ottenere la sua più matura configurazione.

  DAL TESTO – "[...] è da sottolineare come sia possibile riscontrare in Cicerone relativamente all'utilizzo del termine advocatus l'intenzione di riferirsi ad una serie di attività del tutto diversificate, tra le quali quella non del tutto dissimile all'adsessor. Questi era un soggetto che il giudice cooptava direttamente, intuitus personae, per essere coadiuvato nel momento decisionale della vertenza. E come il giudice poteva invitare più di un amicus con funzione consiliare, così, giunto il momento della discussione, l'attore e il convenuto nei processi civili, o l'accusatore e l'accusato in quelli criminali, erano soliti essere circondati, come nella difesa di Sesto Roscio Amerino, da homines nobilissimi, i quali ad-vocati per l'occasione, collaboravano con i loro protetti sia garantendone la probità, sia mettendo a loro disposizione l'eventuale cultura nel campo del diritto."

  L'AUTORE – Fausto Giumetti, avvocato, insegna Storia del diritto romano presso l'Università degli studi di Firenze.

  INDICE DELL'OPERA – Prospettive della ricerca - Parte prima - 1. Le origini della figura del difensore in giudizio nelle commedie di Plauto e di Terenzio (1. Premessa - 2. Amici, patroni, clientes in Plauto: tra συνήγοροι attici ed advocati romani - 3. L'utilizzo del termine advocatus nelle commedie di Terenzio) - 2. L'attività di rappresentanza processuale in età repubblicana (1. Premessa - 2. Note in tema di rappresentanza in giudizio delle parti: cognitor, procurator, defensor - 3. L'advocatus e lo ius postulationis - 4. Le donne e l'esercizio della difesa in giudizio) - 3. Advocatus, patronus ed orator nel corpus retorico ciceroniano (1. Premessa - 2. L'advocatus ed il patronus: differenze ed analogie - 3. Sinonimia tra patronus e orator con alcuni cenni alla deontologia processuale delle rispettive figure - 4. Orator e iuris peritus: una polemica pagina ciceroniana (in margine a Cic., Mur. 22-28)) - Parte seconda - 4. Agli albori della difesa tecnica: l'età imperiale (1. Premessa - 2. Il declino dell'oratoria e le sue ripercussioni sulla figura del difensore in giudizio - 3. Il nuovo status sociale degli advocati ed i causidici provinciali - 4. La specializzazione terminologica: dai causidici alle rabulae - 5. Il nuovo orator di età imperiale: aporie e ipotesi di lettura) - 5. Le Institutiones Oratoriae di Quintiliano (1. Premessa - 2. L'educazione del perfetto oratore - 3. Un trattato di ispirazione nuova rispetto ai tradizionali archetipi retorici e culturali di matrice repubblicana - 4. Oratoria e ius civile: osservazioni e problemi - 5. Ancora sulla portata semantica del vocabolo orator rapportata a quella dei lemmi advocatus e patronus) - 6. L'epistolario di Plinio il Giovane (1. Premessa - 2. La visione pliniana dell'eloquenza - 3. La remunerazione dell'attività forense in Plinio: brevi cenni) - Parte terza - 7. Una laboriosa accettazione sociale: origine e alterne fortune dell'onorario forense (1. Premessa - 2. Il lavoro tra artes liberales e illiberales - 3. Il dispositivo della lex Cincia - 4. Pactiones, cautiones e dationes: i mezzi elusivi del plebiscito Cincio) - 8. I senatus consulta di Claudio e Nerone in tema di onorario forense (1. Premessa - 2. Un tentativo augusteo di munire la lex Cincia di sanzione - 3. Un "affaire giudiziario" negli Annales tacitiani - 4. Il senatus consultum Claudianum e la lex Iulia repetundarum - 5. Accorgimenti neroniani) – 9. Spigolature giustinianee: l'honorarium forense nella compilazione (1. Premessa – 2. D. 50.13.1.9 (Ulp. 8 de omn. trib.): le competenze del praeses provinciae - 3. D. 50.13.1.10-11 (Ulp. 8 de omn. trib.): un interessato punto di vista - 4. D. 50.13.1.12 (Ulp. 8 de omn. trib.): condotte lecite ed illecite - 5. D. 2.14.53 (Ulp. 4 opin.): patto di quota lite e anticipazioni - 6. D. 19.2.38.1 (Paul. lib sing. reg.): la possibile restituzione degli honoraria) - Indice degli autori - Indice delle fonti