Il giudice corpuscolariano Stampa E-mail

 Federico Stella

Il giudice corpuscolariano
La cultura delle prove


Giuffrè Editore, pagg.XIII-244, € 20,00

stella corpuscolariano  IL LIBRO – L'opera costituisce la prima tappa di una ricerca ad ampio raggio sulla prova dei requisiti della punibilità, nella cornice della regola secondo la quale l'accusa deve dare la prova della colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. L'oggetto specifico della trattazione è la prova del rapporto causale: dimostra l'inutilizzabilità, nel processo penale, delle spiegazioni statistiche e l'esigenza che la prova si basi sulla concezione corpuscolariana derivata dalla fisica classica newtoniana; dimostra altresì la necessità che la giurisprudenza abbandoni il frequente ricorso a fallacie di carattere logico, espressione di una vera e propria allergia alle prove. Sul terreno della causalità omissiva rende percepibile, sulla base di una nuova riflessione sui giudizi controfattuali, l'impossibilità della prova nei casi più frequentemente sottoposti all'attenzione del giudice.
  Il volume raccoglie cinque saggi, legati da un filo comune, rappresentato dalla individuazione di ciò che costituisce prova del rapporto causale e di ciò che non può costituirne prova.
  Il punto di partenza delle riflessioni dell'Autore è la constatazione che non è possibile rintracciare la nozione ultima e genuina di causa e che la comprensione della distinzione tra spiegazioni causali e correlazioni non causali dipende esclusivamente dal contesto delle singole discipline. Questo è oggi l'orientamento prevalente tra i filosofi della scienza, orientamento che consente di superare l'impasse creata dalla contrapposizione di due modi radicalmente diversi di intendere la spiegazione causale: da un lato vi era un folto gruppo di filosofi i quali sostenevano che le spiegazioni probabilistiche degli eventi singoli sono impossibili perché non indicano le ragioni per le quali l'evento si è verificato in una particolare occasione, mentre poteva non verificarsi; dall'altro lato, vi erano dei filosofi i quali ritenevano che, a certe condizioni, la spiegazione statistica possa dar luogo ad una spiegazione causale di tipo probabilistico (causalità probabilistica).
  È proprio analizzando il contesto del diritto e del processo penale che si capiscono - come sottolinea uno dei maggiori teorici della causalità probabilistica, Patrick Suppes - le ragioni dell'inaccettabilità di spiegazioni probabilistiche: ai Tribunali e alle giurie non è permesso pronunciare una sentenza per la quale l'accusato ha commesso probabilmente il reato. Ecco perciò nascere la figura del giudice corpuscolariano: l'espressione "corpuscolariano'' deriva dall'idea di materia fornita di struttura corpuscolare, propria della fisica classica newtoniana. È proprio il riferimento al sistema della fisica classica che sta alla base dell'idea della ricostruzione, almeno parziale, delle catene causali, cioè degli anelli causali che legano l'evento iniziale con l'evento finale: è a questi anelli che si riferiscono le leggi di copertura.

  DAL TESTO – "Nel diritto penale, come si sa, la causa va intesa nel senso di condizione necessaria, nozione il cui significato negli ordinamenti di lingua inglese coincide con quello del test but for (se non fosse stato per). Quali sono le relazioni tra la nozione di condizione necessaria o test but for e la fisica newtoniana? Troyen Brennan le descrive così: "è interessante notare che la distinzione tra la causa 'se non fosse stato per' e la causalità probabilistica quasi coincidono con quelle tra la fisica newtoniana e la scienza recente indicata poc'anzi (asserti scientifici basati sul procedimento induttivo e sulle prove probabilistiche, nda). Il test but for presuppone l'esistenza di una analisi delle catene causali, dipende da una comprensione meccanicistica della causalità e coincide con le nozioni quotidiane e dettate dal buon senso sulla causalità. Il giudice corpuscolariano puo individuare la causa in modo deduttivo; l'unico problema del test but for riguarda l'ampiezza del ragionamento deduttivo: selezionare dalla catena causale la condizione necessaria, presupposto della responsabilità, può essere difficile. Al contrario la causalità probabilistica si basa sulle prove statistiche, ed è indipendente dalla comprensione meccanicistica della causalità".
  "In uno Stato di diritto e in una democrazia liberale – prosegue Brennan - ai giuristi non si offre la possibilità di scelte diverse: qualsiasi sistema di norme che si uniformi al principio della personalità della responsabilità penale richiede che la responsabilità per gli eventi dannosi sia legata ad una catena causale ben delineata che colleghi il singolo ad un particolare evento."

  L'AUTORE – Federico Stella (1935-2006) è stato un giurista, filosofo e avvocato. Ha insegnato Diritto Penale nell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano. Tra i suoi libri, "Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale" (Milano, 1975; 2a ed., 2000).

  INDICE DELL'OPERA – Prefazione - Capitolo I. Causalità e probabilità: il giudice corpuscolariano - Sezione I. Il dibattito sulle spiegazioni statistiche - 1. Spiegazioni causali e spiegazioni probabilistiche - 2. La probabilità vicina ad 1 e il modello statistico induttivo (I-S) di HEMPEL - 3. L'inesistenza di spiegazioni causali basate su spiegazioni statistiche secondo STEGMÜLLER - 4. L'inesistenza di spiegazioni probabilistiche di eventi singoli o particolari secondo VON WRIGHT - 5. L'inesistenza di spiegazioni causali basate su leggi statistiche (tranne nei casi ''belli'') secondo JEFFREY - 6. L'inesistenza di spiegazioni statistiche di eventi singoli (microeventi) nella concezione deduttivistica neopopperiana di WATKINS - 7. L'idea di necessità causale nel pensiero del filosofo italiano EVANDRO AGAZZI e i processi non deterministici nel pensiero del filosofo inglese J.L. MACKIE - 8. Il modello a rilevanza statistica e di causalità probabilistica ideato da SALMON - 9. La spiegazione scientifica e il ruolo cruciale dei meccanismi causali e delle leggi generali nel pensiero di SALMON - 10. Il contesto come approdo finale del pensiero di SALMON - 11. La rilevanza del contesto nella individuazione delle cause e l'alta probabilità nelle spiegazioni statistiche secondo la teoria di SUPPES - 12. L'insostenibilità della teoria della propensità - Sezione II. Fisica classica newtoniana, catene causali, leggi di copertura: la causa nel contesto del diritto penale - 1. La vana ricerca di una nozione ''ultima genuina'' di causa e di spiegazione causale: il ruolo decisivo del contesto - 2. Il ricorso, da parte del diritto penale, alla fisica newtoniana e l'estraneità, al diritto penale, della teoria della relatività di EINSTEIN e della meccanica quantistica - 3. L'insufficienza, per il diritto penale, della nozione di causalità probabilistica (o causalità generale) - 4. La concezione ''corpuscolariana'' della causa: le catene causali e le leggi di copertura nella fisica classica e in altre discipline. Il collegamento tra la concezione corpuscolariana e la condizione necessaria - 5. La fisica classica, la spiegazione causale e la regola giuridica secondo la quale la validità scientifica per uno scopo non è necessariamente validità per altri scopi - 6. Meccanismi causali, leggi di copertura e discipline diverse dalla fisica classica - 7. Meccanismi causali e ''anelli causali'' penalmente rilevanti: l'esempio della medicina - 8. Condizioni necessarie, meccanismi causali e leggi di copertura: ancora l'esempio della medicina - 9. La frequenza vicina ad 1 - 10. La condizione necessaria, le catene causali, le leggi di copertura e i principi costituzionali - 11. La struttura della spiegazione causale e le assunzioni tacite - Sezione III. L'erroneità della tesi delle frequenze medio-basse e della sicura esclusione di altre cause enunciata dalle Sezioni Unite della Corte Suprema - 1. Le frequenze medio-basse - 2. La sicura esclusione di altre cause - Capitolo II. Verità, scienza e giustizia - Sezione I. Verità, scienza e giustizia - 1. La concezione della verità come verità assoluta - 2. La verità come corrispondenza delle proposizioni giurisdizionali con gli accadimenti del mondo reale e con la costruzione sociale del mondo - 3. I costrutti sociali, le prove di diritto penale, la scienza e la dottrina dell'autopoiesi - 4. Verità e giustizia: la corrispondenza agli eventi del mondo reale e ai costrutti sociali e scientifici come condizione indefettibile della decisione giusta - 5. La verità nel processo e l'affidabilità delle ipotesi scientifiche: la validità della scienza per uno scopo può non essere la validità per altri scopi - 6. Nella scienza non vi sono verità o certezze: la storia delle ricerche scientifiche sul cloruro di vinile - 7. La scienza e il metodo scientifico: l'alto grado di conferma, il superamento dei tentativi di falsificazione di un'ipotesi scientifica, unitamente al consenso generale della comunità scientifica come standard necessario di approssimazione alla verità - Sezione II. Le frequenze medio-basse nella successione di eventi - 1. Alle radici dell'errore - 2. Giudizi relativi alla possibilità o probabilità di esistenza del nesso causale e falsità delle pronunzie di condanna - 3. La verità come scopo del processo penale e la falsità della proposizione giurisdizionale relativa all'imputazione causale di un evento singolo sulla base di una media o bassa frequenza - 4. L'insanabile contrasto, all'interno della pronunzia delle Sezioni Unite, tra le proposizioni relative alle frequenze medio-basse e il riconoscimento della regola dell'oltre il ragionevole dubbio come regola vigente nel nostro ordinamento - 5. I requisiti di eticità di una decisione giusta - Capitolo III. Fallacie e anarchia metodologica in tema di causalità - 1. Il cespuglio di rovi - 2. Un anacronismo della nostra epoca - 3. La fallacia di presunzione - 4. La fallacia dell'ignorantia elenchi e l'uso improprio della probabilità logica o credibilità razionale - 5. Una seconda fallacia di ignorantia elenchi: la sicura esclusione di altre cause e i giudizi ''possibilistici'' - 6. La fallacia di presunzione racchiusa nel riferimento alle ''massime di esperienza'' - 7. La fallacia della falsa causa - 8. La fallacia dell'argomento ad hominem - 9. La fallacia della petitio principii e il concorso di cause - 10. Il ripudio del principio di legalità-tassatività e del principio della personalità della responsabilità penale - 11. L'anarchia metodologica - Capitolo IV. L'allergia alle prove della causalità individuale (il caso dell'asbesto) - Sezione I. Il diritto penale in crisi: la funzione probatoria del diritto penale sostanziale - 1. L'impossibilità della prova e l'amputazione dei requisiti costitutivi della causalità - 2. Un concetto bizzarro di causalità: la causalità ''probabilistica'' - 3. La lezione dei giudici americani sull'amianto - Sezione II. La ''situazione spirituale'' della giurisprudenza italiana: le sentenze sull'amianto della IV Sezione penale della Cassazione - 1. I tratti caratteristici della situazione italiana - 2. La sentenza sul caso Macola - 3. La sentenza sul caso Trioni - 4. La sentenza sul caso Giacomelli - 5. La sentenza sul caso Monti - 6. L'influsso del ''cattivo esempio'' sui giudici di merito: la sentenza della Corte d'Appello di Torino sul caso Piessevaux - 7. La sentenza sul caso Eva - Sezione III. La cultura delle prove nel circuito dei giudici di merito - 1. La sentenza di primo grado sul caso Trioni (amianto) - 2. La sentenza del Tribunale di Milano sul caso Schirone (amianto) - Sezione IV. L'impossibilità della prova del rapporto causale tra i singoli eventi patologici e l'amianto (causalità individuale) - 1. Le ragioni della impossibilità della prova - 2. La mancanza di evidenze degli ''anelli causali intermedi rilevanti'' del processo di cancerogenesi - 3. L'impossibilità di distinguere i casi di mesotelioma correlati all'asbesto da quelli indipendenti da esso - 4. L'intervento di altre cause - 5. Le dosi ''successive'' e il problema della ''soglia'' - 6. L'impossibilità della prova del nesso di condizionamento fra l'esposizione all'attività lavorativa e i tumori asbesto-correlati - Capitolo V. Causalità omissiva, probabilità, giudizi controfattuali: l'attività medico-chirurgica - 1. L'emersione di un nuovo consenso sul modo di intendere la causalità omissiva: la distinzione tra causalità generale e causalità specifica o individuale. Le malattie professionali - 2. L'omissione nell'attività medico-chirurgica: la distinzione tra probabilità ex ante e prova concreta ex post (prova particolaristica) - 3. Le probabilità ex ante e l'attività medico-chirurgica - 4. L'omissione nell'attività medico-chirurgica e l'impossibilità di eliminare la pluralità delle cause - 5. Il giudizio controfattuale e il ''mondo simile'' - 6. Le probabilità ex post associate alla prova particolaristica necessarie per asserire l'esistenza del rapporto causale in un processo penale - 7. La scienza medica, le leggi universali, le leggi quasi universali e il paradigma della microbiologia - 8. Le manipolazioni e lo svuotamento di contenuto della nozione di probabilità logica o credibilità razionale operate dalla giurisprudenza - 9. Le difficoltà nella formazione del nuovo consenso: alcune sentenze della Corte Suprema - 10. Il nuovo consenso e le sentenze della Corte Suprema ancorate a leggi statistiche con frequenze vicine a 1 e alla prova particolaristica associata a probabilità ex post del 99,9% - 11. La possibilità di un superamento della spaccatura esistente all'interno della Corte Suprema - 12. Le informazioni su ciò che è realmente accaduto e l'eliminazione del problema della causalità omissiva