Le indagini preliminari della polizia giudiziaria e del pubblica ministero Stampa E-mail

Luigi Grilli

Le indagini preliminari della polizia giudiziaria e del pubblica ministero

Cedam, pagg.XVIII-718, € 66,00

 

grilli_indagini-preliminari  IL LIBRO – L'autore si è concentrato sulla ricostruzione della prima fase del procedimento penale, che inizia con la ricezione della notitia criminis da parte della polizia giudiziaria o del pubblico ministero e termina quando quest'ultimo esercita l'azione penale o ottiene dal giudice l'archiviazione richiesta. La fase procedimentale non consente di regola il contraddittorio tra le parti, anche se prevede l'assistenza del difensore ad alcuni atti; d'altra parte, le indagini preliminari, precedendo l'esercizio dell'azione penale, prevedono interventi solo incidentali del giudice, che vede limitata la sua competenza all'atto eventualmente richiesto. Il Pm e la Pg svolgono le indagini preliminari per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale; in altri termini, fino a quando sono in corso le indagini preliminari non esiste ancora un processo penale, né ve ne sarebbe uno qualora la notizia di reato venisse archiviata. Detto così, tutto parrebbe lineare; tuttavia non sempre è così chiaro. È qui che il volume mette allora a fuoco gli snodi delle indagini preliminari, consentendo all'interprete di chiarire i profili problematici della fase investigativa.

  DAL TESTO – “L’art. 339 c.p.p. si collega all’art. 55 c.p.p., per il quale «la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati», disposizione questa che focalizza la sua attenzione solo su una parte di quanto si legge nell’altra norma. Ed è da questa che occorre avviare l’indagine, perché essa, nel mentre afferma una duplicità di avvio delle indagini, al tempo stesso formalizza quella che è la realtà del fenomeno. La notizia che si è verificato un fatto che può costituire reato, infatti, può essere, per come si legge nell’art. 330 c.p.p., «appresa di iniziativa» ovvero «ricevuta» da terzi.
  “Si è in presenza di una distinzione che si motiva più con considerazioni storiche e dottrinarie, che non per gli effetti che vi si collegano, atteso che quello che rileva è che la polizia giudiziaria [ma la considerazione vale anche per l’ufficio del pubblico ministero] venga a conoscenza di un «fatto» che la obbliga a svolgere le indagini volte a verificare se e come esso si sia verificato, oltre che per altre attività dirette all’assicurazione delle prove a fini processuali. Ne discende che la notizia di reato è il vero punto di partenza della procedura, l’imput che legittima l’intervento degli organi inquirenti. Senza notizia di reato non vi è processo penale.”
  “Ciò che conta, ai fini della sussistenza o meno di una notizia di reato come elemento di partenza delle indagini, non è il reato che è stato commesso o che si assume essere stato commesso, perché questo è il punto di arrivo del processo. Solo alla fine si saprà se era stato commesso un reato e chi ne è l’autore, ma all’inizio si parte da un’ipotesi, che deve essere verificata.
  “Quest’ipotesi di reato non è teoria o esercitazione accademica perché deve trovare la sua base in un «fatto concreto». Ipotesi di reato, quindi, nel senso che si hanno elementi di un fatto storico che può costituire reato, può corrispondere ad una fattispecie delineata nel codice penale o in leggi speciali. Se ciò sia e fino a che punto, ecco l’oggetto del processo.
  “Le indagini non sono fine a se stesse, tendono a stabilire se debba essere esercitata o meno l’azione penale in relazione a quell’ipotesi, e l’unico titolare dell’azione penale è il pubblico ministero. Discende come corollario da ciò che il punto di riferimento nell’acquisizione della notizia di reato è il p.m.. Ma, considerando che con lui collaborano gli organi di pol. giud., a quell’ufficio si accompagnano anche costoro. Sono i soggetti di riferimento in questa materia, sono essi che devono avere o ricevere la notizia di reato, coloro la cui conoscenza di una notizia di reato determina precisi effetti giuridici nella sfera penalistica. Ed infatti l’art. 330 c.p.p. li richiama entrambi.”

  L’AUTORE – Luigi Grilli è Presidente del Tribunale di Pescara e docente di procedura penale presso la Scuola di specializzazione forense dell’Università di Teramo, già Sostituto Procuratore Generale all’Aquila. Con Cedam ha pubblicato Giudice unico e processo penale, 2000; L’appello nel processo penale, 2001; Il dibattimento penale, 2^ ediz., 2003. È autore di altre numerose pubblicazioni in tema di notificazioni penali, diritto penale del lavoro e benefici penali e penitenziari.

   INDICE DELL’OPERA – Presentazione – Capitolo I. Gli atti di iniziativa della polizia giudiziaria – Capitolo II. L’arresto nella flagranza di reato. Il fermo di polizia – Capitolo III. Attività del pubblico ministero – Capitolo IV. Il sequestro penale – Capitolo V. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – Capitolo VI. Le misure cautelari personali – Capitolo VII. Le impugnazioni delle misure cautelari personali – Capitolo VIII. Le misure cautelari reali – Capitolo IX. Chiusura delle indagini preliminari – Bibliografia – Indice analitico