La legislazione antimanichea da Diocleziano a Costantino Stampa E-mail

Valerio Massimo Minale

La legislazione antimanichea da Diocleziano a Costantino
Verso un cambiamento di prospettiva


Jovene Editore, pagg.162, € 15,00

 

minale diocleziano  IL LIBRO – Il lavoro intende tracciare un quadro della reazione imperiale al fenomeno del manicheismo, da Diocleziano a Costantino, cercando di individuare una linea comune nella politica religiosa di entrambi i sovrani.
  L'analisi segue due traiettorie principali, da una parte quella segnata dalla celebre costituzione che si conserva in Coll. 15.3, emanata da Diocleziano verosimilmente il 31 marzo 302, dall'altra quella di una meno nota testimonianza di Ammiano Marcellino, il quale in Res Gestae 15.13.2 ricorda come Costantino – ne ignoriamo la data, anche se dovremmo pensare a un momento compreso tra la sconfitta di Licinio a Crisopoli (18 settembre 324) e l'indizione del Concilio di Nicea (20 maggio 325) - avrebbe ordinato a un proprio funzionario, Strategio Musoniano, di indagare sui componenti di alcune sette, tra cui appunto i manichei; a ciò occorre aggiungere l'editto costantiniano contro gli eretici evocato da Eusebio di Cesarea in Vita Constantini 3.63-66 (e da Sozomeno in Historia Ecclesiastica 2.32), insieme al testo di una lettera ivi riportata che l'imperatore indirizzò, probabilmente, alle varie sedi vescovili.
  Ciò permette di osservare che il tema dell'unità religiosa, garanzia di salvezza per l'impero, venne affrontato, tanto da Diocleziano quanto da Costantino, attraverso il ricorso alla discriminazione e alla persecuzione nei confronti di coloro i quali apparivano estranei alla cultura romana (nonostante non fossero tecnicamente degli stranieri) e perciò pericolosi.
  Una simile tendenza si sarebbe realizzata nello «stato» romano ormai divenuto cristiano, in un contesto in cui gli eretici non avrebbero mai più perduto la loro identità di nemici pubblici, finendo spesso sotto la scure, almeno nella mente del legislatore, della lesa maestà.

  DAL TESTO – "Il segno dei tempi era rappresentato [...] da una norma dotata di carattere generale e astratto - anche quando indirizzata a un soggetto determinato, se pensiamo al caso dell'epistula per Giuliano - e destinata in senso universale a tutti, posta come cardine, ormai, dell'intero sistema giuridico.
  "Del resto, sia il provvedimento di Diocleziano che la decisione di Costantino, il quale volle indagare tra le sectae soprattutto quella dei manichei e reprimere quindi il fenomeno dell'eresia, si inseriscono in uno scenario assai più vasto, rispettivamente anticipandolo e in qualche maniera completandolo, da una parte l'ultima persecuzione dei cristiani, dall'altra il tentativo di ricucire lo strappo interno alla chiesa cattolica provocato dall'arianesimo, nell'ottica di non dissipare l'unità tanto faticosamente guadagnata.
  "Tutto ciò conferma l'ipotesi di quanti, in una storiografia almeno decennale, hanno accumunato l'esperienza dei due autocrati, nelle cui vicende storiche si incontrarono paganesimo e cristianesimo."

  L'AUTORE – Valerio Massimo Minale (Napoli, 1979), laureato in Giurisprudenza l'Università degli Studi di Milano, è assegnista di ricerca in diritto romano presso il Dipartimento di studi giuridici dell'Università Commerciale "Luigi Bocconi", dove si occupa di diritto commerciale romano e della storia del commercio tra Roma e l'Oriente.

  INDICE DELL'OPERA – Abbreviazioni - Premessa - Introduzione - Parte prima. Diocleziano: Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum 15.3 (I. Inquadramento storico: l'anno dell'emanazione; tentativo di classificazione nel sistema delle costituzioni imperiali - II. Esegesi e analisi delle varie prescrizioni; qualche riflessione di ordine processuale sull'applicazione della legge - III. Il significato della repressione del manicheismo nello scenario della politica religiosa dioclezianea: tra propaganda antipersiana e persecuzione dei cristiani) - Parte seconda. Costantino: Amm. Marc. Res Gestae 15.13.2 ed Eus. Vita Constantini 3.63-66 (I. I manichei nelle Res Gestae di Ammiano Marcellino (15.13.2) e la figura di Strategio Musoniano - II. Costantino e le sette degli eretici: Eusebio di Cesarea, Vita Constantini 3.63-66 e Sozomeno, Historia Ecclesiastica 2.32 - III. L'anno e il luogo dell'editto. Il problema dell'assenza dei manichei dall'elenco) - Conclusioni - Indice delle fonti - Indice dei nomi